FAQ
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Permessi per visite, esami e terapie (Art. 54)
I professionisti sanitari e oss hanno diritto a 18 ore annue retribuite, utilizzabili per visite, esami diagnostici e terapie.
Le modalità di richiesta possono variare da azienda ad azienda, ma in linea generale la richiesta è cartacea, condivisa con il responsabile e inoltrata all’ufficio aziendale competente insieme al giustificativo dopo aver usufruito del permesso.
I permessi sono validi sia per strutture pubbliche che private, purché venga rilasciata un’attestazione di presenza.
È possibile utilizzare il permesso anche per frazioni di ora, dopo la prima ora, senza obbligo di richiedere mezza giornata.
Nel conteggio sono comprese anche le ore necessarie per raggiungere e tornare dalla struttura sanitaria.
In caso di visite brevi, ad esempio di un’ora, non sempre è conveniente utilizzare questo permesso: in alcune situazioni il sistema orario può ridurre automaticamente il debito giornaliero (come nel caso della pausa ristoro), rendendone non necessario l’utilizzo. È quindi opportuno verificare caso per caso.
Se la durata complessiva della visita, compreso il tempo di viaggio, eccede la mezza giornata lavorativa (maggiore o uguale a 3 ore e 36 minuti) e si intende assentarsi anche per il restante debito orario giornaliero, la parte residua deve essere coperta con mezza giornata di ferie oppure con ore di recupero, previo accordo con il coordinatore.
Non è possibile utilizzare questo permesso insieme ad altri nello stesso giorno, fatta eccezione per i permessi previsti dalla Legge 104 e per quelli legati a maternità o paternità.
È sempre necessario presentare un giustificativo: un’attestazione di presenza oppure un’autocertificazione, che può essere soggetta a verifica a campione da parte dell’azienda.
Questi permessi non riducono ferie né stipendio, ma sono considerati come malattia e concorrono al calcolo dei giorni che incrementano il periodo di comporto.
Permessi per motivi personali o familiari (Art. 51)
I professionisti sanitari possono utilizzare fino a 18 ore annue retribuite per motivi personali o familiari.
Non è richiesta alcuna giustificazione: non è necessario dichiarare il motivo né presentare documentazione.
Le modalità di richiesta possono variare da azienda ad azienda, ma generalmente avvengono in forma telematica, tramite il sistema gestionale del cartellino, con condivisione al responsabile.
È possibile richiederli anche all’ultimo momento, purché compatibilmente con le esigenze di servizio.
I permessi possono essere utilizzati sia per l’intera giornata sia a ore.
Non vengono scalati da ferie né da banca ore: sono permessi autonomi.
Il coordinatore può rifiutarli solo in presenza di motivate esigenze organizzative.
La scelta tra questo permesso e quello per visite mediche dipende dalla situazione: l’Art. 54 è indicato in caso di visita o terapia documentabile, mentre l’Art. 51 è più flessibile quando si vuole evitare vincoli o documentazione.
Permessi per concorsi, esami e aggiornamento (Art. 50)
I professionisti sanitari e oss hanno a disposizione fino a 8 giorni annui retribuiti, usufruibili esclusivamente a giornate intere.
I permessi possono essere utilizzati anche per corsi online, purché rientrino nell’ambito dell’aggiornamento professionale.
Le modalità di richiesta possono variare da azienda ad azienda, ma in linea generale la richiesta è cartacea, condivisa con il responsabile e inoltrata all’ufficio aziendale competente insieme al giustificativo dopo aver usufruito del permesso.
Non è possibile utilizzarli per attività di studio individuale, ma solo per la partecipazione effettiva a prove d’esame, concorsi o attività formative.
Possono essere negati esclusivamente in presenza di esigenze organizzative documentate.
Permessi per lutto
I professionisti sanitari e oss possono usufruire di questi permessi in caso di decesso del coniuge, convivente riconosciuto o di un parente entro il secondo grado (figli, genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle) e affini di primo grado (suoceri, generi e nuore).
Sono previsti 3 giorni lavorativi retribuiti per ogni evento, da usufruire in modo consecutivo, escluse le giornate festive, entro sette giorni dalla data del decesso.
Se il decesso avviene durante il turno di lavoro, quella giornata non viene conteggiata tra i tre giorni spettanti.
I giorni non possono essere utilizzati separatamente, ma devono essere fruiti in modo continuativo.
Nel caso in cui il funerale si svolga oltre i sette giorni dal decesso, non è possibile usufruire di questi permessi e occorre valutare soluzioni alternative, come ferie o altri permessi.
Permessi per matrimonio
professionisti sanitari e oss hanno diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio.
Il periodo decorre di norma dai giorni immediatamente precedenti alla data del matrimonio.
È possibile spostare il periodo di fruizione entro 45 giorni dall’evento, o anche oltre se concordato con l’azienda.
Nel caso in cui il matrimonio avvenga durante un periodo di ferie, è possibile interrompere le ferie e attivare il congedo matrimoniale.
Donazione sangue o midollo
I professionisti sanitari hanno diritto al permesso retribuito per la donazione solo se questa coincide con una giornata lavorativa; se avviene fuori turno, non è previsto alcun recupero.
Nel caso in cui non si risulti idonei alla donazione, il permesso retribuito è comunque riconosciuto, purché venga presentata certificazione.
Malattia
I professionisti in caso di malessere prima dell’inizio del turno, devono avvisare immediatamente la struttura e il coordinatore.
Lo stato di inabilità temporanea al lavoro viene certificato dal medico di base; nei giorni festivi o prefestivi (sabato) è necessario rivolgersi alla guardia medica oppure, se necessario, al pronto soccorso.
Se il malessere insorge durante il turno, è necessario informare i colleghi e recarsi al pronto soccorso. Dopo la registrazione al triage, si procede con la sbollatura dal servizio. Se il medico del pronto soccorso non ritiene necessario rilasciare giorni di malattia, è importante verificare che l’orario di dimissione copra le ore residue del turno; in tal caso è possibile rientrare a casa. Se invece viene emesso un certificato di malattia, si resta a casa per il periodo indicato ed eventualmente si prosegue rivolgendosi al proprio medico curante.
Il certificato di malattia non deve essere inviato dal lavoratore, in quanto viene trasmesso telematicamente all’INPS dal medico; l’azienda provvede a scaricarlo e registrare l’assenza.
Durante la malattia è possibile uscire, rispettando le fasce di reperibilità per la visita fiscale, valide tutti i giorni, festivi compresi: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
In caso di necessità di uscire durante queste fasce, è consentito solo per motivi urgenti e documentabili; alcune amministrazioni mettono a disposizione contatti (telefono o email) per comunicare temporaneamente l’assenza dal domicilio.
È possibile soggiornare temporaneamente in un domicilio diverso da quello abituale, purché venga indicato dal medico nel certificato telematico oppure comunicato autonomamente tramite il sito INPS.
La visita fiscale può essere disposta sia dall’azienda, anche nelle prime ore successive alla comunicazione dell’assenza, sia direttamente dall’INPS tramite controlli a campione.
In caso di assenza alla visita fiscale, il medico incaricato lascia un invito a presentarsi presso le sedi INPS competenti; inoltre, possono essere applicate sanzioni e la perdita della retribuzione per il periodo di malattia.
Permessi Legge 104/1992
I professionisti sanitari e oss possono scegliere tra fruizione a giorni o a ore in base alle proprie esigenze: i giorni sono più adatti per un’assistenza continuativa, mentre le ore permettono una gestione più flessibile delle necessità quotidiane.
È preferibile programmare i giorni di permesso entro la pianificazione mensile dei turni di presenza.
In caso di urgenza, i permessi possono essere richiesti o modificati anche successivamente, purché entro il turno di servizio.